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| Modello ex D.Lgs 231/2001 |
Il decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231 (di seguito, il “D. Lgs. n. 231/2001” o il “Decreto”), in attuazione della delega conferita al Governo con l’art. 11 della Legge 29 settembre 2000, n. 300, detta la disciplina della “responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato”, che si applica agli enti forniti di personalità giuridica e alle società e associazioni anche prive di personalità giuridica.
Il Decreto trova la sua genesi primaria in alcune convenzioni internazionali e comunitarie ratificate dall’Italia che impongono di prevedere forme di responsabilità degli enti collettivi per talune fattispecie di reato: tali enti, infatti, possono essere ritenuti “responsabili” per alcuni illeciti commessi o tentati, anche nell’interesse o a vantaggio degli stessi, da esponenti dei vertici aziendali (i c.d. soggetti “in posizione apicale” o semplicemente “apicali”) e da coloro che sono sottoposti alla direzione o vigilanza di questi ultimi (art. 5, comma 1, del D. Lgs. n. 231/2001)
La responsabilità amministrativa degli enti è autonoma rispetto alla responsabilità penale della persona fisica che ha commesso il reato; non sostituisce ma si aggiunge a quella personale dell’individuo che ha commesso il reato.
La stessa è, tuttavia, esclusa se l’ente coinvolto ha, tra l’altro, adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione dei reati, modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire i reati stessi; tali modelli possono essere adottati sulla base di codici di comportamento (linee guida) elaborati dalle associazioni rappresentative delle società, fra le quali Confindustria, e comunicati al Ministero della Giustizia.
Il D.Lgs. 231/2001 coinvolge nella punizione di taluni illeciti penali il patrimonio degli enti che ne abbiano tratto un vantaggio. Per tutti gli illeciti commessi è sempre prevista l’applicazione di una sanzione pecuniaria; per i casi più gravi sono previste anche misure interdittive quali la sospensione o revoca di licenze e concessioni, il divieto di contrarre con la P.A., l'interdizione dall'esercizio dell'attività, l'esclusione o la revoca di finanziamenti e contributi, il divieto di pubblicizzare beni e servizi.
La responsabilità amministrativa è, in ogni caso, esclusa se i soggetti apicali e/o i loro sottoposti hanno agito nell’interesse esclusivo proprio o di terzi.
Quanto alle singole tipologie di reato cui si applica la disciplina in esame, si rinvia alla più ampia trattazione contenuta nell’Allegato A.
L’art. 6, comma 3, del D. Lgs. n. 231/2001 prevede “I modelli di organizzazione e di gestione possono essere adottati, garantendo le esigenze di cui al comma 2, sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli enti, comunicati al Ministero della giustizia che, di concerto con i Ministeri competenti, può formulare, entro trenta giorni, osservazioni sulla idoneità dei modelli a prevenire i reati”.
Nella predisposizione del Modello, la Società si è principalmente ispirata alle Linee guida di Confindustria, oltre che ai Codici di comportamento delle principali associazioni rappresentative e alle best practice relative alle diverse aree di attività. Le eventuali divergenze rispetto a punti specifici delle Linee Guida di Confindustria rispondono all’esigenza di adeguare le misure organizzative e gestionali all’attività concretamente svolta dalla Società ed al contesto nel quale essa opera.
Si rinvia alla più ampia trattazione dei principi di cui alle Linee Guida di Confindustria descritti nell’Allegato B.
Secondo la lettera di Direzione e Coordinamento, trasmessa dalla Capogruppo alle Controllate, la Capogruppo predispone il Codice Etico di Gruppo e definisce le politiche da seguire in relazione ai modelli di organizzazione, gestione di cui al D. Lgs. 231/2001.
A2A trasmette, inoltre, alle proprie società controllate, con le modalità che riterrà più opportune, il proprio Modello approvato dal Consiglio di Gestione - o un documento che contenga i c.d. Principi generali del Modello (abstract) ai quali devono ispirarsi le società controllate nell’adozione del proprio modello organizzativo - e ogni suo successivo aggiornamento.
Tali società adottano, con delibera dei propri organi amministrativi e sotto la propria responsabilità, un proprio modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 231/2001, ispirandosi ai c.d. Principi generali del Modello individuati e del documento “Linee Guida per l’estensione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. n. 231/2001 alle Società Controllate”.
Le società controllate appartenenti al Gruppo comunicano all’Organismo di Vigilanza della Capogruppo gli eventuali aspetti problematici riscontrati nel conformare il proprio Modello alle disposizioni del presente Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo.
La Società, in qualità di Capogruppo, ha il potere di verificare la rispondenza dei Modelli delle società controllate ai criteri loro comunicati per mezzo delle sopra citate “Linee Guida”.
Fino all’adozione del proprio Modello, le società appartenenti al Gruppo assicurano la prevenzione dei fatti di reato attraverso idonee misure di organizzazione e di controllo interno.